IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
  Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)», che conferma, per le Amministrazioni dello Stato,
Enti   pubblici  non  economici,  Agenzie  ed  enti  di  ricerca,  la
disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97 della citata legge
n. 311/2004;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17 luglio  2006,  n.  233,  concernente
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
  Visto  in  particolare,  l'art.  1,  comma 104,  della citata legge
30 dicembre  2004,  n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del
comma 4  dell'art.  35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
subordina  l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni
dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali,  gli  enti pubblici non economici e gli enti di ricerca,
con  organico  superiore  alle 200 unita', all'emanazione di apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Viste  le  richieste  di  autorizzazione  a bandire trasmesse dal1e
Amministrazioni ai sensi del citato art. 1, comma 104, della legge n.
311/2004;
  Viste le note n. 263778 del 17 luglio 2006, n. 0351820 e n. 0351822
del  27 settembre  2006 con le quali il Ministero degli affari esteri
ha  chiesto l'autorizzazione a bandire, rispettivamente, concorsi per
venticinque  posti di segretario di legazione in prova nella carriera
diplomatica,  per  venticinque  posti  di funzionario amministrativo,
consolare  e  sociale,  posizione  economica  C2 e per venti posti di
funzionario   tecnico   aggiunto   per   i  servizi  di  informatica,
telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;
  Vista la nota n. 0076585 del 6 ottobre 2006, con la quale l'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali  ha  chiesto l'autorizzazione a bandire un corso-concorso
per  trecento  segretari  comunali  ai  fini dell'iscrizione all'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali;
  Considerato   che,   con   riferimento   alla   suddetta  richiesta
dell'Agenzia   autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali   e  provinciali,  all'atto  dell'effettiva  assunzione  dei
segretari  comunali  e  provinciali  gli oneri saranno posti a carico
dell'ente  territoriale  con cui verra' ad instaurarsi il rapporto di
servizio, nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni finanziarie
vigenti per gli enti locali;
  Vista  la  nota  n.  3.579  dei  15 maggio  2006,  con  la quale il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco, ha
chiesto  l'autorizzazione  a  bandire  concorsi  per  la copertura di
milleventuno  posti  nei  ruoli  del  Corpo  nazionale dei Vigili del
fuoco;
  Vista   la   richiesta   di   autorizzazione  a  bandire  procedure
concorsuali  trasmessa dall'Istituto nazionale previdenza sociale che
riguardano  particolari  professionalita'  quali  avvocati,  medici e
ispettori;
  Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede   la   rideterminazione   delle   dotazioni  organiche  delle
amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, delle
agenzie,  incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici
non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei
principi  e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo  e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  apportando  una  riduzione  non  inferiore al 5 per cento della
spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  in  organico di
ciascuna  amministrazione,  tenuto  comunque  conto  del  processo di
innovazione tecnologica;
  Visto   l'art.   11   del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4,
convertito,  con  modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80,
recante  «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
della  pubblica  amministrazione»,  che,  nel modificare l'art. 6 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ha  previsto  che le
amministrazioni,  nell'individuazione  delle dotazioni organiche, non
possono  determinare,  in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei
contingenti  relativi  alle  singole  posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale;
  Visto  l'art.  4  del ripetuto decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito,  con  modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80,
il  quale  prevede  che  l'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione  di  apposito  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
di  cui  al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001,
si  applica  anche  procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unita';
  Vista  la nota n. 684 del 24 ottobre 2006 con la quale il Ministero
della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ha chiesto
l'autorizzazione    ad    avvalersi,    a   tempo   determinato,   di
cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1,
al  fine  di  far fronte alle particolari situazioni di necessita' in
cui   versa   l'amministrazione   giudiziaria  in  conseguenza  delle
significative  riforme normative e organizzative attuate negli ultimi
anni;
  Ritenuto,  pertanto, di poter autorizzare un numero di procedure di
reclutamento  in  favore  delle  amministrazioni  di  cui  al comma 4
dell'art.   35   del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
compatibilmente  con  i  limiti  assunzionali  previsti,  a decorrere
dall'anno 2008, dal citato art. 1, comma 103 della legge n. 311/2004;
  Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un   numero   di   posti  sulla  base  delle  richieste  strettamente
indispensabili  subordinatamente  alla  verifica  del  rispetto delle
previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre
2004,   n.  311,  in  materia  di  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche,  nonche'  dell'espletamento  delle  procedure di mobilita'
volontaria,  anche  con  riferimento  all'acquisizione  di dipendenti
provenienti  dalla  trasformazione  di amministrazioni pubbliche e di
dipendenti  in  situazione  di  eccedenza  o  disponibilita',  a  cui
successivamente  dovra'  seguire  la  comunicazione  di  cui all'art.
34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
  Considerato che le amministrazioni dello Stato devono procedere, ai
sensi  dall'art.  1,  comma 23,  del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n.
233,  concernente  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri,  al  riordino dei rispettivi assetti organizzativi e delle
dotazioni  organiche,  tenuto  conto  che  la  medesima  disposizione
legislativa  ha  previsto  un'espressa  delega  in favore del Governo
rivolta ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione n. 233/2006, uno o piu' decreti
legislativi  per  il  coordinamento  delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, come modificato dalla citata disposizione legislativa;
  Ritenuto,   altresi',   di  autorizzare  l'avvio  di  procedure  di
reclutamento  per  un  numero  di  posti  compatibili  con  i vincoli
assunzionali  previsti,  relativamente  al  triennio 2007/2009, dalla
normativa  finanziaria,  tenuto  conto  della scarsita' delle risorse
finanziarie  disponibili  ai  fini  della  relativa autorizzazione ad
assumere previste dalla normativa vigente;
  Ritenuto di autorizzare il Ministero degli affari esteri ad avviare
procedure   concorsuali   per  venticinque  posti  di  segretario  di
legazione  in prova nella carriera diplomatica, per venticinque posti
di   funzionario   amministrativo,  consolare  e  sociale,  posizione
economica  C2 e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i
servizi   di   informatica,   telecomunicazioni  e  cifra,  posizione
economica C1;
  Ritenuto, altresi', di autorizzare l'Agenzia autonoma dell'albo dei
segretari  comunali e provinciali ad avviare procedure concorsuali al
fine di assicurare la presenza di segretari comunali e provinciali in
tutti  gli  enti  locali  che  si trovano ad operare in condizioni di
estrema  difficolta',  anche  in  considerazione  che  il  numero dei
segretari  comunali in posizioni di disponibilita' si e' notevolmente
ridotto;
  Ritenuto  di  autorizzare  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  ad avviare procedure concorsuali concernenti il reclutamento
di   medici,  avvocati  ed  ispettori  al  fine  di  fronteggiare  il
preoccupante   contenzioso   in   atto   presso  l'Istituto,  nonche'
fronteggiare la lotta all'evasione ed all'elusione contributiva;
  Ritenuto  di  autorizzare  il Ministero dell'interno - Dipartimento
dei  Vigili del fuoco, ad avviare le citate procedure di reclutamento
per  la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale
dei  Vigili  del  fuoco,  tenuto  conto  dell'urgente  necessita'  di
provvedere  alla  copertura  di  qualifiche  operative di specifica e
diretta  attinenza  con  lo svolgimento delle attivita' del Corpo dei
Vigili del fuoco in materia di soccorso tecnico urgente e prevenzione
incendi;
  Ritenuto,  infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e
4-bis  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria, ad avviare
procedure  selettive  a tempo determinato per cinquecentocinquantotto
operatori  giudiziari,  posizione economica B1, al fine di far fronte
alle    particolari   situazioni   di   necessita'   in   cui   versa
l'amministrazione  giudiziaria  in  conseguenza  delle  significative
riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni;
  Vista  la  nota  n.  48836  del  9 novembre 2006 del Ministro della
funzione  pubblica  con  la  quale  si  chiede il parere del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   in  ordine  alle  richieste  di
autorizzazione a bandire delle predette ulteriori amministrazioni;
  Acquisito  il  parere  del  Ministro  dell'economia e delle finanze
concernente  le  suindicate richieste di autorizzazione a bandire con
nota n. 26850 del 19 dicembre 2006;
  Visti  gli  articoli 30  e  34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato;
  Ritenuto,  pertanto,  che  le  predette amministrazioni possano, ai
sensi  dell'art.  1,  comma 104,  del decreto legislativo 30 dicembre
2005,  n.  311,  essere autorizzate ad avviare le citate procedure di
reclutamento;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
15 giugno  2006,  concernente  «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia di riforme ed innovazione nelle
pubbliche  amministrazioni  al Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolais»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  Amministrazioni  di  cui  alla tabella allegata al presente
decreto  sono  autorizzate,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 104, della
legge  30 dicembre  2004,  n. 311 e nel rispetto delle disposizioni e
degli  adempimenti  previsti,  in particolare in materia di organici,
dalla  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  ad  avviare, nel triennio
2007/2009,     procedure     di    reclutamento    per    complessivi
seimilaquattrocentottantacinque  posti  cosi'  come  suddivisi tra le
amministrazioni di cui alla citata tabella.
  2.  Nell'ambito  del  contingente  di  posti  di  cui alla ripetuta
tabella, il Ministero dei beni culturali, il Ministero dell'interno e
l'INAIL  sono,  altresi',  autorizzati ad avviare procedure selettive
interne  relative  a  progressioni  verticali di passaggio da un'area
professionale   all'altra,   rispettivamente,   per   un   totale  di
millecentosessanta,  seicentodieci  e  settecentotrentotto  unita' di
personale  per  l'accesso  ai  profili  professionali delle posizioni
economiche C1 e B1.
  3.  L'avvio  delle  procedure  di  reclutamento  di  cui al comma 1
restano,  comunque,  subordinate  al rispetto delle previsioni di cui
all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'art.
11   del   decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  del  9 marzo 2006, n. 80, nonche' degli
articoli 30  e  34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come   successivamente   modificato   ed   integrato,   nonche'  alla
trasmissione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -  Ufficio
personale  pubblica  amministrazione,  e al Ministero dell'economia e
delle  finanze -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
IGOP,   della   copia   dell'atto  di  programmazione  triennale  del
fabbisogno  di  personale  di  cui  all'art. 39, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
  4.  Le  procedure  di  reclutamento  di cui al comma 1 del presente
articolo    possono,   altresi',   essere   avviate   tenendo   conto
dell'effettiva  vacanza  dei  posti in organico relativi alle singole
posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.
  5. Le medesime Amministrazioni sono, altresi', tenute a trasmettere
il  provvedimento  di  nomina  delle relative commissioni di concorso
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.